Indice della
Costituzione della Repubblica Italiana
Principi fondamentali *
Articolo 1
*
Articolo 2
*
Articolo 3
*
Articolo 4
*
Articolo 5
*
Articolo 6
*
Articolo 7
*
Articolo 8
*
Articolo 9
*
Articolo 10
*
Articolo 11
*
Articolo 12
*
Parte prima - Diritti
e Doveri dei cittadini *
Titolo I - Rapporti
Civili *
Titolo I -
Articolo 13 *
Titolo I -
Articolo 14 *
Titolo I -
Articolo 15 *
Titolo I -
Articolo 16 *
Titolo I -
Articolo 17 *
Titolo I -
Articolo 18 *
Titolo I -
Articolo 19 *
Titolo I -
Articolo 20 *
Titolo I -
Articolo 21 *
Titolo I -
Articolo 22 *
Titolo I -
Articolo 23 *
Titolo I -
Articolo 24 *
Titolo I -
Articolo 25 *
Titolo I -
Articolo 26 *
Titolo I -
Articolo 27 *
Titolo I -
Articolo 28 *
Titolo II
Rapporti Etico - Sociali *
Titolo II -
Articolo 29 *
Titolo II -
Articolo 30 *
Titolo II -
Articolo 31 *
Titolo II -
Articolo 32 *
Titolo II -
Articolo 33 *
Titolo II -
Articolo 34 *
Titolo III
Rapporti Economici *
Titolo III -
Articolo 35 *
Titolo III -
Articolo 36 *
Titolo III -
Articolo 37 *
Titolo III -
Articolo 38 *
Titolo III -
Articolo 39 *
Titolo III -
Articolo 40 *
Titolo III -
Articolo 41 *
Titolo III -
Articolo 42 *
Titolo III -
Articolo 43 *
Titolo III -
Articolo 44 *
Titolo III -
Articolo 45 *
Titolo III -
Articolo 46 *
Titolo III -
Articolo 47 *
Titolo IV
Rapporti Politici *
Titolo IV -
Articolo 48 *
Titolo IV -
Articolo 49 *
Titolo IV -
Articolo 50 *
Titolo IV -
Articolo 51 *
Titolo IV -
Articolo 52 *
Titolo IV -
Articolo 53 *
Titolo IV -
Articolo 54 *
Parte seconda
Ordinamento della Repubblica *
Titolo I Il
Parlamento *
Sezione I Le
Camere *
Titolo I -
Articolo 55 *
Titolo I -
Articolo 56 *
Titolo I -
Articolo 57 *
Titolo I -
Articolo 58 *
Titolo I -
Articolo 59 *
Titolo I -
Articolo 60 *
Titolo I -
Articolo 61 *
Titolo I -
Articolo 62 *
Titolo I -
Articolo 63 *
Titolo I -
Articolo 64 *
Titolo I -
Articolo 65 *
Titolo I -
Articolo 66 *
Titolo I -
Articolo 67 *
Titolo I -
Articolo 68 *
Titolo I -
Articolo 69 *
Sezione II La
Formazione delle Leggi *
Titolo I -
Articolo 70 *
Titolo I -
Articolo 71 *
Titolo I -
Articolo 72 *
Titolo I -
Articolo 73 *
Titolo I -
Articolo 74 *
Titolo I -
Articolo 75 *
Titolo I -
Articolo 76 *
Titolo I -
Articolo 77 *
Titolo I -
Articolo 78 *
Titolo I -
Articolo 79 *
Titolo I -
Articolo 80 *
Titolo I -
Articolo 81 *
Titolo I -
Articolo 82 *
Titolo II Il
Presidente della Repubblica *
Titolo II -
Articolo 83 *
Titolo II -
Articolo 84 *
Titolo II -
Articolo 85 *
Titolo II -
Articolo 86 *
Titolo II -
Articolo 87 *
Titolo II -
Articolo 88 *
Titolo II -
Articolo 89 *
Titolo II -
Articolo 90 *
Titolo II -
Articolo 91 *
Titolo III Il
Governo *
Sezione I Il
Consiglio dei Ministri *
Titolo III -
Articolo 92 *
Titolo III -
Articolo 93 *
Titolo III -
Articolo 94 *
Titolo III -
Articolo 95 *
Titolo III -
Articolo 96 *
Sezione II La
Pubblica Amministrazione *
Titolo III -
Articolo 97 *
Titolo III -
Articolo 98 *
Sezione III Gli
Organi Ausiliari *
Titolo III -
Articolo 99 *
Titolo III -
Articolo 100 *
Titolo IV La
Magistratura *
Sezione I
Ordinamento Giurisdizionale *
Titolo IV -
Articolo 101 *
Titolo IV -
Articolo 102 *
Titolo IV -
Articolo 103 *
Titolo IV -
Articolo 104 *
Titolo IV -
Articolo 105 *
Titolo IV -
Articolo 106 *
Titolo IV -
Articolo 107 *
Titolo IV -
Articolo 108 *
Titolo IV -
Articolo 109 *
Titolo IV -
Articolo 110 *
Sezione II
Norme sulla Giurisdizione *
Titolo IV -
Articolo 111 *
Titolo IV -
Articolo 112 *
Titolo IV -
Articolo 113 *
Titolo V Le
Regioni, le Province i Comuni
*
Titolo V -
Articolo 114 *
Titolo V -
Articolo 115 *
Titolo V -
Articolo 116 *
Titolo V -
Articolo 117 *
Titolo V -
Articolo 118 *
Titolo V -
Articolo 119 *
Titolo V -
Articolo 120 *
Titolo V -
Articolo 121 *
Titolo V -
Articolo 122 *
Titolo V -
Articolo 123 *
Titolo V -
Articolo 124 *
Titolo V -
Articolo 125 *
Titolo V -
Articolo 126 *
Titolo V -
Articolo 127 *
Titolo V -
Articolo 128 *
Titolo V -
Articolo 129 *
Titolo V -
Articolo 130 *
Titolo V -
Articolo 131 *
Titolo V -
Articolo 132 *
Titolo V -
Articolo 133 *
Titolo VI
Garanzie Costituzionali *
Sezione I La
Corte Costituzionale *
Articolo 134
*
Articolo 135
*
Articolo 136
*
Articolo 137
*
Sezione II - Revisione
della Costituzione - Leggi Costituzionali
*
Articolo 138
*
Articolo 139
*
Disposizioni
transitorie e finali *
I *
II
*
III
*
IV
*
V *
VI
*
VII
*
VIII
*
IX
*
X *
XI
*
XII
*
XIII
*
XIV
*
XV
*
XVI
*
XVII
*
XVIII
*
Principi
fondamentali
Articolo 1
L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale.
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e la uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, una
attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi
ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento.
Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.
Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Articolo 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per
reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1,
ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e
l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione
non si applicano ai delitti di genocidio.
Articolo 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Articolo 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni.
Parte prima - Diritti e Doveri dei
cittadini
Titolo I - Rapporti
Civili
Titolo I - Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dall'Autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge, l'autorità
di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva.
Titolo I - Articolo 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di
sanità e di incolumità pubblica o a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
Titolo I - Articolo 15
La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per
atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
Titolo I - Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità
o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.
Titolo I - Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
Titolo I - Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
Titolo I - Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente
la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
Titolo I - Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
Titolo I - Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo intervento
dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s'intende revocato e
privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
Titolo I - Articolo 22
Nessuno può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
Titolo I - Articolo 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge.
Titolo I - Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
Titolo I - Articolo 25
Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Titolo I - Articolo 26
L'estradizione del cittadino può essere
consentita soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammesa per reati
politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1,
ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e
l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione
non si applicano ai delitti di genocidio.
Titolo I - Articolo 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.
Titolo I - Articolo 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione
di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II
Rapporti Etico - Sociali
Titolo II - Articolo 29
La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Titolo II - Articolo 30
E' dovere e diritto dei genitori, mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
Titolo II - Articolo 31
La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Titolo II - Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Titolo II - Articolo 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla
istruzione ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza oneri per
lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi
delle scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.
Titolo II - Articolo 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
Titolo III
Rapporti Economici
Titolo III - Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale
dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi
e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Titolo III - Articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e
a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Titolo III - Articolo 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e,
a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale e adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per
il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Titolo III - Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità
e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.
L'assistenza privata è libera.
Titolo III - Articolo 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro
obbligo se non la loro registrazione presso
uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
E' condizione per la registrazione che gli
statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati unitariamente
in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
Titolo III - Articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito
delle leggi che lo regolano.
Titolo III - Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità;
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.
Titolo III - Articolo 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a
privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.
Titolo III - Articolo 43
A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad
enti pubblici o a comunità di lavoratori o di
utenti, determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale.
Titolo III - Articolo 44
Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e
vincoli alla proprietà terriera privata, fissa
limiti alla sua estensione secondo le regioni e
le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la
piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle
zone montane.
Titolo III - Articolo 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Titolo III - Articolo 46
Ai fini della elevazione economica e sociale
del lavoro e in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
Titolo III - Articolo 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
Titolo IV
Rapporti Politici
Titolo IV - Articolo 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e
donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero e ne assicura l'effettività.
A tale fine è istituita una circoscrizione
Estero per l'elezione delle Camere, alla quale
sono assegnati seggi nel numero stabilito da
norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge. (*)
Il diritto di voto non può essere limitato se
non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
NOTE:
(*) Interna | Comma introdotto dalla legge
costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio
2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via
transitoria, quanto segue: "1. In sede di
prima applicazione della presente legge
costituzionale ai sensi del terzo comma
dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa
legge che stabilisce le modalità di attribuzione
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero
stabilisce, altresì, le modificazioni delle
norme per l'elezione delle Camere conseguenti
alla variazione del numero dei seggi assegnati
alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2.
In caso di mancata approvazione della legge di
cui al comma 1, si applica la disciplina
costituzionale anteriore."
Titolo IV - Articolo 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Titolo IV - Articolo 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
Titolo IV - Articolo 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale
fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunita' tra donne e
uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici
uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di
lavoro.
NOTE:
L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio
2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un periodo al
primo comma dell'art. 51.
Il testo originario del primo comma era il
seguente:
"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge."
Titolo IV - Articolo 52
La difesa della patria è sacro dovere del
cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e
modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del
cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica.
Titolo IV - Articolo 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
Titolo IV - Articolo 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere
fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
Parte seconda Ordinamento
della Repubblica
Titolo I Il
Parlamento
Sezione I Le
Camere
Titolo I - Articolo 55
Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei
membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.
Titolo I - Articolo 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta,
dodici dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno della elezione hanno compiuto i
venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo
i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima
dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era
il seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto, in ragione di un
deputato per ottantamila abitanti o per frazione
superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno dell'elezione hanno compiuto i
venticinque anni di età".
In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale
23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato l'art. 56.
Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla
legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era
il seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno della elezione hanno compiuto i
venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni
si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per
seicentotrenta e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti."
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio
2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via
transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della
presente legge costituzionale ai sensi del terzo
comma dell'articolo 48 della Costituzione, la
stessa legge che stabilisce le modalità di
attribuzione dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le
modificazioni delle norme per l'elezione delle
Camere conseguenti alla variazione del numero dei
seggi assegnati alle circoscrizioni del
territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di
cui al comma 1, si applica la disciplina
costituzionale anteriore."
Titolo I - Articolo 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,
si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito
dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2, poi modificato una prima volta
dall'art. 2 della legge costituzionale 27
dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda
volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23
gennaio 2001, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria
era il seguente: "Il Senato della Repubblica
è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è
attribuito un senatore per duecentomila abitanti
o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo
senatore."
Il testo dell'articolo 57 come sostituito
dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 così
disponeva: "Il Senato della Repubblica è
eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base di
quozienti interi e dei più alti resti."
Si segnala inoltre che con la legge
costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è
provveduto all'assegnazione di tre senatori ai
comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino,
Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge
costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo
dell'art. 57, come modificato dalla legge
costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il
seguente: "Il Senato della Repubblica è
eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti."
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio
2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via
transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della
presente legge costituzionale ai sensi del terzo
comma dell'articolo 48 della Costituzione, la
stessa legge che stabilisce le modalità di
attribuzione dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le
modificazioni delle norme per l'elezione delle
Camere conseguenti alla variazione del numero dei
seggi assegnati alle circoscrizioni del
territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di
cui al comma 1, si applica la disciplina
costituzionale anteriore."
Titolo I - Articolo 58
I senatori sono eletti a suffragio universale
e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno.
Titolo I - Articolo 59
E' senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
Titolo I - Articolo 60
La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3
della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"La Camera dei deputati è eletta per cinque
anni, il Senato della Repubblica per sei. La
durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra."
Titolo I - Articolo 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo
entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti .
Titolo I - Articolo 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o
del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una
Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Titolo I - Articolo 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti
il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta
comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Titolo I - Articolo 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle
due Camere e il Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte
delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Titolo I - Articolo 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità con l'ufficio di deputato o
di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle
due Camere.
Titolo I - Articolo 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
Titolo I - Articolo 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
Titolo I - Articolo 68
I membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione
di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è previsto l'arresto obbligatorio
in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per
sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza. (*)
NOTE:
(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1
della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"I membri del Parlamento non possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e per i voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a procedimento penale; né può
essere arrestato, o altrimenti privato della
libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale
è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in
arresto o mantenere in detenzione un membro del
Parlamento in esecuzione di una sentenza anche
irrevocabile."
Titolo I - Articolo 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità
stabilita dalla legge.
Sezione II La
Formazione delle Leggi
Titolo I - Articolo 70
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Titolo I - Articolo 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi,
mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
Titolo I - Articolo 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una
Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con
votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o
un quinto della Commissione richiedono che sia
discusso e votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi.
Titolo I - Articolo 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dall'approvazione .
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la
legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Titolo I - Articolo 74
Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato
alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge,
questa deve essere promulgata.
Titolo I - Articolo 75
E' indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. (*)
Non è ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali. Hanno diritto di partecipare al
referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere
la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se
ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del
referendum. (*)
NOTE:
(*) Con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n.
2, è stata disposta l'indizione di un referendum
di indirizzo sul conferimento di un mandato
costituente al Parlamento europeo da svolgersi in
occasione delle elezioni del 1989 per il rinnovo
del Parlamento europeo.
(*) Con la legge costituzionale 11 marzo 1953, n.
1, "Norme integrative della Costituzione
concernenti la Corte costituzionale", è
stato attribuito alla Corte costituzionale il
giudizio sull'ammissibilità dei quesiti
referendari.
Titolo I - Articolo 76
L'esercizio della funzione legislativa non può
essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
Titolo I - Articolo 77
Il Governo non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e
d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni .
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se
non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Titolo I - Articolo 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.
Titolo I - Articolo 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto
stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge. (*)
NOTE:
(*) L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1
della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1. Il
testo originario dell'articolo era il seguente:
"L'amnistia e l'indulto sono concessi dal
Presidente della Repubblica su legge di
delegazione delle Camere. Non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla proposta
di delegazione."
Titolo I - Articolo 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica
dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio
od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Titolo I - Articolo 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Titolo I - Articolo 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni della Autorità giudiziaria.
Titolo II Il
Presidente della Repubblica
Titolo II - Articolo 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni
Regione eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha
luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
Titolo II - Articolo 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni
di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono
determinati per legge.
Titolo II - Articolo 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il
Presidente della Camera dei deputati convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
Titolo II - Articolo 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica,
in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno
di tre mesi alla loro cessazione.
Titolo II - Articolo 87
Il Presidente della Repubblica è il capo
dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Titolo II - Articolo 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i
loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi
sei mesi del suo mandato, salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura. (*)
NOTE:
(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato
sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale
4 novembre 1991, n. 1.
Il testo originario del comma era il seguente:
"Non può esercitare tale facoltà negli
ultimi sei mesi del suo mandato."
Titolo II - Articolo 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
Titolo II - Articolo 90
Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione. (*)
In tali casi è messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
NOTE:
(*) La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
"Norme integrative della Costituzione
concernenti la Corte costituzionale", ha
attribuito alla Corte costituzionale il potere di
determinare le sanzioni in caso di condanna del
Presidente della Repubblica a seguito della messa
in stato d'accusa da parte del Parlamento in
seduta comune.
Titolo II - Articolo 91
Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
Titolo III Il
Governo
Sezione I Il
Consiglio dei Ministri
Titolo III - Articolo 92
Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri e, su
proposta di questo, i Ministri.
Titolo III - Articolo 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Titolo III - Articolo 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere
su una proposta del Governo non importa obbligo
di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo dei componenti della Camera e
non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.
Titolo III - Articolo 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene la unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promovendo e
coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della
Presidenza del Consiglio e determina il numero,
le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.
Titolo III - Articolo 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo
le norme stabilite con legge costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L'articolo è stato sostituito dall'art. 1
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo originario era il seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei ministri e
i ministri sono posti in stato d'accusa dal
Parlamento in seduta comune per reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni."
Sezione II La
Pubblica Amministrazione
Titolo III - Articolo 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e la imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
Titolo III - Articolo 98
I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al
diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III Gli
Organi Ausiliari
Titolo III - Articolo 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla
legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto
della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del
Governo per le materie e secondo le funzioni che
gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire
alla elaborazione della legislazione economica e
sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
Titolo III - Articolo 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e
nelle forme stabilite dalla legge, al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti
e dei loro componenti di fronte al Governo.
Titolo IV La
Magistratura
Sezione I
Ordinamento Giurisdizionale
Titolo IV - Articolo 101
La giustizia è amministrata in nome del
popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Titolo IV - Articolo 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari
o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con
la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della
partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Titolo IV - Articolo 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione per
la tutela nei confronti della Pubblica
Amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche
dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie
di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge.
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze
armate.
Titolo IV - Articolo 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo
e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è
presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e
il Procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da
tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i
componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere
iscritti, negli albi professionali, né far parte
del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Titolo IV - Articolo 105
Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Titolo IV - Articolo 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni
attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all'ufficio
di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni
di esercizio e siano iscritti negli albi speciali
per le giurisdizioni superiori.
Titolo IV - Articolo 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio né
destinati ad altre sedi o funzioni se non in
seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di
promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Il Pubblico ministero gode delle garanzie
stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Titolo IV - Articolo 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su
ogni magistratura sono stabilite con legge. La
legge assicura l'indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Titolo IV - Articolo 109
L'Autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria.
Titolo IV - Articolo 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore
della magistratura, spettano al Ministero della
giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia.
Sezione II Norme
sulla Giurisdizione
Titolo IV - Articolo 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge. Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parita', davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la
persona accusata di un reato sia, nel piu' breve
tempo possibile, informata riservatamente della
natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la
facolta', davanti al giudice, di interrogare o di
far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua
difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e
l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel
processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell'imputato non puo' essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi,
per libera scelta, si e' sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio da parte
dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell'imputato o per accertata
impossibilita' di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre
ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei Tribunali militari in tempo di
guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione. (*)
NOTE:
(*) I primi cinque commi dellart. 111 sono
stati introdotti dalla legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2. Si riporta di seguito lart.
2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
2: "1. La legge regola l'applicazione dei
principi contenuti nella presente legge
costituzionale ai procedimenti penali in corso
alla data della sua entrata in vigore." (*)
I primi cinque commi dellart. 111 sono
stati introdotti dalla legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2.
Si riporta di seguito lart. 2 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2:
"1. La legge regola l'applicazione dei
principi contenuti nella presente legge
costituzionale ai procedimenti penali in corso
alla data della sua entrata in vigore."
Titolo IV - Articolo 112
Il Pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale.
Titolo IV - Articolo 113
Contro gli atti della Pubblica Amministrazione
è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della Pubblica
Amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
Titolo V Le
Regioni, le Province i Comuni
Titolo V - Articolo 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e
le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati
dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge
dello Stato disciplina il suo ordinamento. (*)
NOTE:
(*) L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"La Repubblica si riparte in Regioni,
Provincie e Comuni."
Titolo V - Articolo 115
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9,
secondo comma, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente:
"Le Regioni sono costituite in enti autonomi
con propri poteri e funzioni secondo i principî
fissati nella Costituzione."
Titolo V - Articolo 116
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme
e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale. (**)
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è
costituita dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal
secondo comma del medesimo articolo alle lettere
l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello
Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e
la Regione interessata.
NOTE:
(*) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto
Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle
d'Aosta sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti
speciali adottati con leggi costituzionali."
(**) Si riporta di seguito l'art. 10, recante
disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
"1. Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle
già attribuite."
Titolo V - Articolo 117
La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali
dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. (**)
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega
alle Regioni. La potestà regolamentare spetta
alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica
e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della
Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e
con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
NOTE:
(*) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"La Regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principî
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
semprechè le norme stesse non siano in contrasto
con l'interesse nazionale e con quello di altre
Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione."
(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante
disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
"1. Sino alla revisione delle norme del
titolo I della parte seconda della Costituzione,
i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le
materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
all'articolo 119 della Costituzione contenga
disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali,
integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame
in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti."
Titolo V - Articolo 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie
e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di
intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà. (*)
NOTE:
(*) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere
attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative. La
Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Provincie, ai
Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei
loro uffici."
Titolo V - Articolo 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e
le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia
con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per
abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui
ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle
Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione
e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona,
o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e
le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
(*) (**)
NOTE:
(*) L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"Le Regioni hanno autonomia finanziaria
nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica, che la coordinano con la finanza
dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e
quote di tributi erariali, in relazione ai
bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e
particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e
le Isole, lo Stato assegna per legge a singole
Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio,
secondo le modalità stabilite con legge della
Repubblica."
(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante
disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
"1. Sino alla revisione delle norme del
titolo I della parte seconda della Costituzione,
i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le
materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
all'articolo 119 della Costituzione contenga
disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali,
integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame
in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti."
Titolo V - Articolo 120
La Regione non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, nè adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle
Regioni, delle Città metropolitane, delle
Province e dei Comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo
grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di
leale collaborazione. (*)
NOTE:
(*) L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"La Regione non può istituire dazi
d'importazione o esportazione o transito fra le
Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di
esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la loro professione, impiego o lavoro."
Titolo V - Articolo 121
Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà
legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle
leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la
Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica. (*)
NOTE:
(*) L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà
legislative e regolamentari attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di
legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la
Regione; promulga le leggi ed i regolamenti
regionali, dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo centrale."
Titolo V - Articolo 122
Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonchè dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei princìpi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi. (**)
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un
Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un
Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che
lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti
della Giunta.
NOTE:
(*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"ll sistema d'elezione, il numero e i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità dei
consiglieri regionali sono stabiliti con legge
della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un
Consiglio regionale e ad una delle Camere del
Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e
un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono
eletti dal Consiglio regionale tra i suoi
componenti."
(**) Si riporta di seguito l'art. 5, recante
disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:
"1. Fino alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti regionali e delle nuove leggi
elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo
122 della Costituzione, come sostituito
dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, l'elezione del Presidente della
Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei
rispettivi Consigli regionali e si effettua con
le modalità previste dalle disposizioni di legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei
Consigli regionali. Sono candidati alla
Presidenza della Giunta regionale i capilista
delle liste regionali. E' proclamato eletto
Presidente della Giunta regionale il candidato
che ha conseguito il maggior numero di voti
validi in ambito regionale. Il Presidente della
Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale.
E' eletto alla carica di consigliere il candidato
alla carica di Presidente della Giunta regionale
che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale
regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste
circoscrizionali collegate con il capolista della
lista regionale proclamato alla carica di
consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3)
del tredicesimo comma dell'articolo 15 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal
comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito
con il resto o con la cifra elettorale minore,
tra quelli delle stesse liste, in sede di
collegio unico regionale per la ripartizione dei
seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i
seggi spettanti alle liste collegate siano stati
assegnati con quoziente intero in sede
circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale
procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo,
del quale si deve tenere conto per la
determinazione della conseguente quota
percentuale di seggi spettanti alle liste di
maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi
statuti regionali si osservano le seguenti
disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il
Presidente della Giunta regionale nomina i
componenti della Giunta, fra i quali un
Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi
a maggioranza assoluta una mozione motivata di
sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta regionale, presentata da almeno un quinto
dei suoi componenti e messa in discussione non
prima di tre giorni dalla presentazione, entro
tre mesi si procede all'indizione di nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Giunta in caso
di dimissioni volontarie, impedimento permanente
o morte del Presidente."
Titolo V - Articolo 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in
armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal
Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo
non minore di due mesi. Per tale legge non è
richiesta l'apposizione del visto da parte del
Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne
faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il
Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali.
(*)
NOTE:
(*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima
dall'art. 3 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1. Il testo originario
dell'articolo era il seguente:
"Ogni Regione ha uno statuto il quale, in
armonia con la Costituzione e con le leggi della
Repubblica, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della Regione. Lo
statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è
approvato con legge della Repubblica."
In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un
comma.
Titolo V - Articolo 124
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9,
secondo comma, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente:
"Un commissario del Governo, residente nel
capoluogo della Regione sopraintende alle
funzioni amministrative esercitate dallo Stato e
le coordina con quelle esercitate dalla Regione."
Titolo V - Articolo 125
Nella Regione sono istituiti organi di
giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione. (*)
NOTE:
(*) Il primo comma dell'art. 125 è stato
abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo
originario dell'articolo era il seguente:
"Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della Regione è esercitato, in
forma decentrata, da un organo dello Stato, nei
modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica. La legge può in determinati casi
ammettere il controllo di merito, al solo effetto
di promuovere, con richiesta motivata, il riesame
della deliberazione da parte del Consiglio
regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione."
Titolo V - Articolo 126
Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresì
essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica. (**)
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno
un quinto dei suoi componenti e approvata per
appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l'impedimento permanente, la morte o
le dimissioni volontarie dello stesso comportano
le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
NOTE:
(*) L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"Il Consiglio regionale può essere sciolto,
quando compia atti contrari alla Costituzione o
gravi violazioni di legge, o non corrisponda
all'invito del Governo di sostituire la Giunta o
il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti
o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per
impossibilità di formare una maggioranza, non
sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di
sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato
del Presidente della Repubblica, sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica. Col decreto di
scioglimento è nominata una Commissione di tre
cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che
indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della
Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre
alla ratifica del nuovo Consiglio."
(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante
disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
"1. Sino alla revisione delle norme del
titolo I della parte seconda della Costituzione,
i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le
materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
all'articolo 119 della Costituzione contenga
disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali,
integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame
in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti."
Titolo V - Articolo 127
Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un
atto avente valore di legge dello Stato o di
un'altra Regione leda la sua sfera di competenza,
può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge o dell'atto avente valore di legge. (**)
NOTE:
(*) L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"Ogni legge approvata dal Consiglio
regionale è comunicata al Commissario che, salvo
il caso di opposizione da parte del Governo, deve
vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione del visto ed entra in vigore non
prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l'entrata in vigore
non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che
una legge approvata dal Consiglio regionale
ecceda la competenza della Regione o contrasti
con gli interessi nazionali o con quelli di altre
Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel
termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
Governo della Repubblica può, nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la
questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito per contrasto
di interessi davanti alle Camere. In caso di
dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza."
(**) Le norme sui giudizi di legittimità
costituzionale sono state dettate dalla legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
Titolo V - Articolo 128
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9,
secondo comma, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente:
"Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principî fissati da leggi
generali della Repubblica, che ne determinano le
funzioni."
Titolo V - Articolo 129
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9,
secondo comma, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente:
"Le Provincie e i Comuni sono anche
circoscrizioni di decentramento statale e
regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere
suddivise in circondari con funzioni
esclusivamente amministrative per un ulteriore
decentramento."
Titolo V - Articolo 130
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9,
secondo comma, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente:
"Un organo della Regione, costituito nei
modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo
di legittimità sugli atti delle Provincie, dei
Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere
esercitato il controllo di merito, nella forma di
richiesta motivata agli enti deliberanti di
riesaminare la loro deliberazione."
Titolo V - Articolo 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise; (**)
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
NOTE:
(*) L'art. 131 è stato modificato dalla legge
costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha
disposto la costituzione del Molise come regione
a se stante.
(**) L'art. 131 è stato modificato dalla legge
costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha
disposto la costituzione del Molise come regione
a se stante.
Titolo V - Articolo 132
Si può, con legge costituzionale, sentiti i
Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni
con un minimo di un milione di abitanti, quando
ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza
delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum e con
legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che
ne facciano richiesta, siano staccati da una
Regione e aggregati ad un'altra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 132 è stato modificato dall'articolo
9, primo comma, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente:
"Si può, con legge costituzionale, sentiti
i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni
con un minimo di un milione di abitanti, quando
ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si può, con referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione
ed aggregati ad un'altra."
Titolo V - Articolo 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali
e la istituzione di nuove Province nell'ambito di
una Regione sono stabiliti con leggi della
Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la
stessa Regione. La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo VI
Garanzie Costituzionali
Sezione I La
Corte Costituzionale
Articolo 134
La Corte costituzionale giudica: sulle
controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi
forza di legge, dello Stato e delle Regioni; (*)
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione. (*)
NOTE:
(*) Le norme sui giudizi di legittimità
costituzionale sono state dettate dalla legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
(*) L'ultimo capoverso è stato cosí modificato
dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1. Il testo originario era il seguente:
"sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica ed i Ministri, a norma della
Costituzione".
Articolo 135
La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti
fra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni di esercizio. I Giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge
tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica
per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall' ufficio di
giudice. L'ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con
l'esercizio della professione di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. (*)
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della
Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l
'eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari.
NOTE:
(*) L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1
della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.
L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato
dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria
era il seguente:
"La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti
tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinarie ed
amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni di esercizio. La Corte elegge il
presidente tra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si
rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite
dalla legge e non sono immediatamente
rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento o di un
Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della
Repubblica e contro i Ministri intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri
eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal
Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi
i requisiti per l'eleggibilità a senatore."
Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla
legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2,
identico per i primi sei commi al testo vigente,
all'ultimo comma così disponeva:
"Nei giudizi d'accusa contro il Presidente
della Repubblica e contro i ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità
a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari."
(*) La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,
ha disciplinato i casi di incompatibilità
relativi ai giudici costituzionali ed ai giudici
aggregati, nonchè le forme di immunità a
garanzia dell'attività della Corte.
Articolo 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di un atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e
comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario provvedano nelle forme costituzionali.
Articolo 137
Una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le
garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
(*)
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte. Contro le decisioni della Corte
costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II - Revisione
della Costituzione - Leggi Costituzionali
Articolo 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le
altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda votazione. (*)
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa
luogo a referendum se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
NOTE:
(*) Con la legge costituzionale 6 agosto 1993, n.
1, che ha istituito la Commissione parlamentare
per le riforme istituzionali, è stato previsto,
unicamente per i progetti di legge della XI
legislatura un diverso procedimento di revisione
costituzionale che comporta, fra l'altro, la
obbligatoria sottoposizione a referendum dei
progetti approvati dalla Commissione.
Articolo 139
La forma repubblicana non può essere oggetto
di revisione costituzionale.
Disposizioni transitorie e finali
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il
Capo provvisorio dello Stato esercita le
attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne
assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente
della Repubblica non sono costituiti tutti i
Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della
Repubblica sono nominati senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i deputati
dell'Assemblea Costituente che posseggono i
requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri
o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della
Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non
inferiore a cinque anni in seguito a condanna del
tribunale speciale fascista per la difesa dello
Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i membri del
disciolto Senato che hanno fatto parte della
Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominato senatore si può
rinunciare prima della firma del decreto di
nomina. L'accettazione della candidatura alle
elezioni politiche implica rinuncia al diritto di
nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è
considerato come Regione a sé stante, con il
numero dei senatori che gli compete in base alla
sua popolazione.
V
La disposizione dell'articolo 80 della
Costituzione, per quanto concerne i tratti
internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di
convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali
militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con
legge al riordinamento del Tribunale supremo
militare in relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull'ordinamento giudiziario in conformità con
la Costituzione, continuano ad osservarsi le
norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e
nei limiti delle norme preesistenti all'entrata
in vigore della Costituzione. (*)
NOTE:
(*) L'art. 7 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, ha abrogato l'ultimo comma
della disposizione che così recitava: "I
giudici della Corte costituzionale nominati nella
prima composizione della Corte stessa non sono
soggetti alla parziale rinnovazione e durano in
carica dodici anni."
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli
organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall'entrata in vigore
della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo
della Pubblica Amministrazione il passaggio delle
funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a
quando non sia provveduto al riordinamento e alla
distribuzione delle funzioni amministrative fra
gli enti locali restano alle Province ed ai
Comuni le funzioni che esercitano attualmente e
le altre di cui le Regioni deleghino loro
l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle
Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato,
anche delle amministrazioni centrali, che sia
reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni, devono
tranne che in casi di necessità, trarre il
proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in
vigore della Costituzione, adegua le sue leggi
alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui
all'articolo 116, si applicano provvisoriamente
le norme generali del Titolo V, della parte
seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con l'articolo 6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore
della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a
modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131,
anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell'articolo 132,
fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le
popolazioni interessate. (*)
NOTE:
(*) Il termine di cui alla XI Disposizione è
stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge
costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.
XII
E' vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con
legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata
in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non
sono elettori e non possono ricoprire uffici
pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e
ai loro discendenti maschi sono vietati
l'ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli
ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei
loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti
reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il
2 giugno 1946, sono nulli. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1
ha stabilito che i commi primo e secondo della
XIII disposizione transitoria e finale della
Costituzione esauriscono i loro effetti a
decorrere dalla data di entrata in vigore della
stessa legge costituzionale (10 novembre 2002).
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28
ottobre 1922, valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla
legge.
La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si
ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dalla entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal
suo Presidente per deliberare, entro il 31
gennaio 1948, sulla legge per la elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti regionali
speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l'Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle
materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma
primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo
1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano
in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,
con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo
interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al
secondo comma del presente articolo, è convocata
dal suo Presidente su richiesta motivata del
Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal
Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea
Costituente ed entra in vigore il 1° gennaio
1948. Il testo della Costituzione è depositato
nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto
l'anno 1948, affinchè ogni cittadino possa
prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente
osservata come legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi
dello Stato.
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